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i sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n.413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita di energia elettrica e gas naturale devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa e media tensione (EE) e in bassa pressione (GAS), di seguito riepiloghiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale con gli indennizzi previsti dall’ARERA e il grado di rispetto di tali standard da parte di SOCIETA’ nell’anno 2021.
Si precisa che i livelli previsti dalla normativa sono:
ANNO 2021 – LIVELLI GENERALI DI QUALITA COMMERCIALE IN VIGORE
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni comunicate entro 30 giorni solari: 95%
ANNO 2021 – LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE IN VIGORE
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione: 60 giorni solari (90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale)
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni solari
INDENNIZZI
Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità comporta un indennizzo in favore del Cliente:
– oltre lo standard specifico, ma entro un tempo doppio: € 25,00
– oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo: € 50,00
– oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00